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IL PRINCIPIO GUIDA DELLA DESTRA STORICA:

DECENTRARE LE SPESE, ACCENTRARE LE ENTRATE

La politica fiscale della Destra storica ha seguito il principio guida: decentramento delle spese, accentramento delle entrate. Il riordinamento delle finanze locali, nelle sue linee fondamentali, può dirsi compiuto con la legge comunale e provinciale n. 2248 del 1865, la quale si ricollega alla legge daziara dell'anno precedente.  

In sintesi, il nuovo ordinamento consente ai comuni di ricorrere:

1) in caso di insufficienza patrimoniale, ai seguenti cespiti: a) dazio di consumo sui commestibili, sulle bevande, sui combustibili, sui materiali di costruzione e su prodotti destinati al consumo locali non colpiti dal dazio governativo;

2) alle addizionali sul dazio di consumo governativo sul vino, sui liquori e sulle carni (fino al limite del 40% del dazio erariale erariale);

3) alle sovrimposte: imposte erariali sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile; quasi in funzione integrativa delle altre entrate;

4) a tasse e imposte minori: diritti di peso e misura pubblica, diritti sui domestici, sulle vetture ecc.

Il nuovo sistema appare ben congegnato e a suo merito va riconosciuto che il suo assetto consente di far concorrere alle spese comunali tutte le classi sociali, tutte le forme di reddito, con un meccanismo impositivo semplice, razionale e ben distribuito.

Purtroppo, le dinamiche virtuose riverberate sulle finanze locali dalla legge del 1865 non hanno modo di manifestarsi. Già nel 1866, l'esigenza di implementare il bilancio statale conduce alla estensione dei tributi erariali sui cespiti originariamente destinati ai comuni, con la conseguente riduzione della loro partecipazione alle quote di sovrimposizione. Una successiva misura restrittiva viene introdotta nel 1868, con cui il governo limita ulteriormente la possibilità della sovrimposizione diretta dei comuni. Nel 1870, con la legge dell'11 agosto, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile viene portata al 12% e, in sovrapiù, è definitivamente sottratta ai comuni la possibilità di sovrimporre sui cespiti mobiliari. Il sistema delle finanze locali viene, così, gettato in una condizione di precarietà strutturale.

I comuni si vedono costretti a spostare la pressione fiscale sul dazio di consumo. Ma anche qui il loro raggio di intervento viene ridotto dallo Stato. Già nel 1866, Scialoja, allo scopo di reperire nuove entrate al bilancio dello Stato, aumenta il dazio erariale sulle bevande e sulle carni e impone nuovi dazi sulle farine, sulle paste, sul pane, sugli olii, sul burro e sullo zucchero.

A seguito di questa maggiore pressione erariale sui consumi, lo Stato incamera circa 58 milioni di lire. Q. Sella, per compensare in parte le continue limitazioni impositive, con la legge n. 5784 del 1870, consente ai comuni di innalzare dal 30% al 50% la soprattassa sui generi colpiti dal dazio governativo e di aumentare il dazio di consumo dal 10% al 20%  del valore delle merci.

Anche in materia di sovrimposta immobiliare, i comuni risultano grandemente discriminati, spettando alle province la parte principale e ai comuni quella residuale. Tuttavia, le stesse province, nel 1874, si vedono sottratte ben 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati. Alle province, inoltre, vengono imposte spese aggiuntive, per il genio civile provinciale, per gli esposti, per la costruzione e sistemazione della rete stradale. A ciò esse tentano di rimediare, aumentando i centesimi addizionali della sovrimposta immobiliare e delle imposte dirette,  nella parte aliquota loro spettante; il che provoca un'ulteriore compressione delle entrate fiscali dei comuni.

Come si vede, siamo in presenza di un circolo vizioso, non privo di paradossi. La legge del 1864 istitutiva della imposta di ricchezza mobile semplifica il sistema fiscale ed elimina una pletora di balzelli e imposte che, tuttavia, soltanto dieci anni dopo fanno il loro ritorno trionfale nei sistemi impositivi nazionale e locale.

La pletora di balzelli che lo stato reintroduce trova il suo corrispettivo nel cumulo disordinato di impieghi cui le imposte dello stesso genere sono assoggettate nei vari comuni e province. A titolo di esempio, ricordiamo che:

1) l'imposta sul valore locativo risulta in vigore soltanto in 742 degli 8382 comuni del Regno;

2) l'imposta di famiglia è in vigore in 4022 comuni;

3) l'imposta di esercizio e rivendita è applicata in 4611 comuni.

L'irrazionalità indotta nel sistema impositivo locale si traduce, inevitabilmente, in un modesto gettito finanziario. A conferma di ciò depone la significativa circostanza che, un anno prima della caduta della Destra, su 269,3 milioni di entrate ordinarie i comuni ne percepiscono: a) 100,7 dalle sovrimposte fondiarie, b) 83,5 dai dazi di consumo e c) soltanto 33,7 dalla pletora di imposte locali (ben 14!) a cui si è appena fatto riferimento.

Le esigenze dell'erario introducono un meccanismo perverso, secondo il quale si sottraggono alle finanze locali tasse sperimentate e produttive e se ne introducono altre mal definite e inefficaci che precipitano gli enti locali in una situazione di difficoltà finanziaria estrema. Il Lacava, in una articolata relazione parlamentare presentata il 24 giugno 1884, calcola che, dal 1865 fino ai primi anni di governo della Sinistra, lo stato sottrae 25 milioni ai comuni e 10 milioni alle province[1].  Per contro, nello stesso periodo, le nuove spese trasferite dallo stato ai comuni ammontano a circa di 4 milioni annui.

La politica fiscale della Destra nei confronti delle amministrazioni locali (ma anche, per molti versi, della Sinistra) è caratterizzata da tre fattori:

1) cospicua sottrazione di cespiti;

2) ingenti trasferimenti di spesa;

3) attribuzione costante di nuovi settori di intervento.

Da qui prende origine il collasso finanziario dei comuni più grandi. Al momento del passaggio di governo dalla Destra alla Sinistra, i capoluoghi di regione presentano un preoccupante stato debitorio: Firenze 149,5 milioni; Napoli 106 milioni; Milano 63,2 milioni; Genova 41,8 milioni; Torino 13,5 milioni; Palermo 11 milioni; Bologna 9 milioni.

Illuminanti, in proposito, le lucide osservazioni di A. Plebano:

E mentre per tal modo i bilanci degli enti locali, considerati in se stessi, apparivano fondati sul disavanzo e sui debiti, considerati in rapporto ai contribuenti erano la più evidente espressione della ingiustizia e della sperequazione. Tutto il peso dell'azienda provinciale era posto a carico di una sola classe di contribuenti, i proprietari fondiari. Le principali risorse dei Comuni erano costituite dal dazio di consumo e dalle sovrimposte[2].

Cosicché il, pur importante, conseguimento del pareggio di bilancio non viene perseguito attraverso la via di una profonda riforma tributaria, avente per fattori determinanti:

1) la riduzione delle aliquote;

2) l'allargamento ed il recupero della base imponibile;

3) la perequazione tra le forme di prelievo;

4) la riorganizzazione degli accertamenti;

5) la semplificazione dei metodi di esazione;

6) la riduzione dell'evasione.

Fattori, questi, che rispondono a quella teoria-prassi virtuosa largamente affermata in Europa, secondo cui le politiche di rientro dal disavanzo di bilancio debbono, necessariamente, accompagnarsi con efficaci politiche di crescita economica.

A dire il vero, il Minghetti, verso la fine dell'esperienza di governo della Destra, tenta di formulare un progetto di strutturale trasformazione del sistema tributario, con due provvedimenti:

1) uno relativo alla imposizione erariale: lo scopo perseguito è quello della perequazione dell'imposta fondiaria.

2) l'altro a quella locale: ci si ripromette di intervenire sul dazio di consumo, basato sulla separazione dei cespiti governativi e locali.

Entrambi i provvedimenti, però, suscitano nel Parlamento (all'interno della stessa maggioranza di governo) e nel Paese una grande opposizione: il primo provvedimento si attira il malcontento della proprietà fondiaria; il secondo si tira contro quello dei maggiori produttori di vino, contrari ad ogni tipo di controllo. Con il risultato che l'ipotesi minghettiana della "grande riforma" naufraga velocemente.

Deve, dunque, ritenersi che l'esperienza di governo della Destra si concluda con la piena trasformazione della finanza locale in un'appendice della finanza statale[3].

 

Note

[1] P. Lacava, Relazione della Commissione sul disegno di legge Riforma della Legge Comunale e Provinciale, presentata il 24 giugno 1884; in "Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura XV, Prima sessione, 1882-83-84, n. 1-A.

[2] A. Plebano, Storia della finanza italiana nei primi quarant'anni dell'unificazione, vol. II, Torino, 1900, p. 71; ristampa, Padova, 1960; cit. da P. Giannotti, La riforma impossibile. Momenti di storia del fisco in Italia 1876-1918, Urbino, 1998, p. 17.

[3] Su questo, come su altri punti attinenti alle politiche fiscali italiane in epoca post-unitaria, rimane ineludibile il pionieristico contributo di F. S. Nitti, del quale si vedano, in particolare: a) Scritti sulla questione meridionale, vol. II, Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97. Nord e Sud,  Bari, 1958; b) Scritti di economia e finanza, vol. III, parti I-III, Bari, 1966. In epoca recente, cfr., per tutti, G. Marongiu, Storia del fisco in Italia., I, La politica fiscale della destra storica (1861-1876), Torino, 1995, in part. il cap. XII, pp. 361-418; P. Giannotti, op. cit., in part. il cap. I, pp. 5-20.









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