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La costituzione Europea

CIG 87/1/04 REV 1

IT

CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

DEI GOVERNI

DEGLI STATI MEMBRI

Bruxelles, 13 ottobre 2004

(OR. FR)

CIG 87/1/04

REV 1

Oggetto: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Constitution/Index/it 1

SOMMARIO

PREAMBOLO

PARTE I

TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E

CITTADINANZA DELL'UNIONE

TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE

TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE

CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE

TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE

Constitution/Index/it 2

TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE

PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

TITOLO I - DIGNITÀ

TITOLO II - LIBERTÀ

TITOLO III - UGUAGLIANZA

TITOLO IV - SOLIDARIETÀ

TITOLO V - CITTADINANZA

TITOLO VI - GIUSTIZIA

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO

L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Constitution/Index/it 3

TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I - MERCATO INTERNO

Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno

Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi

Sottosezione 1 - Lavoratori

Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento

Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi

Sezione 3 - Libera circolazione delle merci

Sottosezione 1 - Unione doganale

Sottosezione 2 - Cooperazione doganale

Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative

Sezione 4 - Capitali e pagamenti

Sezione 5 - Regole di concorrenza

Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese

Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri

Sezione 6 - Disposizioni fiscali

Sezione 7 - Disposizioni comuni

CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Sezione 1 - Politica economica

Sezione 2 - Politica monetaria

Sezione 3 - Disposizioni istituzionali

Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro

Sezione 5 - Disposizioni transitorie

Constitution/Index/it 4

CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI

Sezione 1 - Occupazione

Sezione 2 - Politica sociale

Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale

Sezione 4 - Agricoltura e pesca

Sezione 5 - Ambiente

Sezione 6 - Protezione dei consumatori

Sezione 7 - Trasporti

Sezione 8 - Reti transeuropee

Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio

Sezione 10 - Energia

CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Sezione 1 - Disposizioni generali

Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sezione 5 - Cooperazione di polizia

CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE

UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

Sezione 1 - Sanità pubblica

Sezione 2 - Industria

Sezione 3 - Cultura

Sezione 4 - Turismo

Sezione 5 - Istruzione‚ gioventù, sport e formazione professionale

Sezione 6 - Protezione civile

Sezione 7 - Cooperazione amministrativa

Constitution/Index/it 5

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune

Sezione 3 - Disposizioni finanziarie

CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE

CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo

Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Sezione 3 - Aiuto umanitario

CAPO V - MISURE RESTRITTIVE

CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI

CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI

E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Constitution/Index/it 6

CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Sezione 1 - Le istituzioni

Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo

Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo

Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri

Sottosezione 4 - La Commissione europea

Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Sottosezione 5 bis - La Banca centrale europea

Sottosezione 6 - La Corte dei conti

Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione

Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni

Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale

Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti

Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale

Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione

Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico

Sezione 4 - Disposizioni comuni

Sezione 5 - Lotta contro la frode

CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE

Constitution/Index/it 7

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Constitution/it 1

TRATTATO CHE ADOTTA UNA

COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Constitution/it 2

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA

MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI

CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL

LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE

DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI

SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E

IRLANDA DEL NORD,

Constitution/it 3

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i

valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via

della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli

e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che

desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore

della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale,

sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro

comune destino;

CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di

proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei

confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio

privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità

europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente

Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

Constitution/it 4

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA

SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

Constitution/it 5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Constitution/it 6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Constitution/it 7

IL PRESIDENTE DI MALTA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Constitution/it 8

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL

NORD

Constitution/it 9

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno

convenuto le disposizioni che seguono:

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

ARTICOLO I-1

Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la

presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono

competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati

membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le

competenze che essi le attribuiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a

promuoverli congiuntamente.

Constitution/it 10

ARTICOLO I-2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

ARTICOLO I-3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione

sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Constitution/it 11

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo

sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al

rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla

tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo

del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

ARTICOLO I-4

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di

stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa

previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Constitution/it 12

ARTICOLO I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema

delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le

funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela

della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si

assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni

dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi

misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

ARTICOLO I-6

Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a

questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Constitution/it 13

ARTICOLO I-7

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

ARTICOLO I-8

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

Constitution/it 14

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

ARTICOLO I-9

Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

che costituisce la parte II.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella

Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,

fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

ARTICOLO I-10

Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza

dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Constitution/it 15

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.

Essi hanno:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali

nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la

cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di

qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di

rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della

Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure

adottate in sua applicazione.

Constitution/it 16

TITOLO III

COMPETENZE DELL'UNIONE

ARTICOLO I-11

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio

delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono

attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,

l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono

essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio

raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul

rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non

vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Constitution/it 17

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

ARTICOLO I-12

Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato

settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri

possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli

Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti

giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella

misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le

modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune,

compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per

svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza

tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Constitution/it 18

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a

tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari

degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle

disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o

alterarne la portata.

Constitution/it 19

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:

a) mercato interno,

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e territoriale,

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e) ambiente,

f) protezione dei consumatori,

g) trasporti,

h) reti transeuropee,

i) energia,

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti

definiti nella parte III.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza

per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio

di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Constitution/it 20

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza

per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per

effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

ARTICOLO I-15

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il

Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli

Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli

Stati membri.

ARTICOLO I-16

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i

settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la

definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

Constitution/it 21

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza

comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione

dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o

tale da nuocere alla sua efficacia.

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I

settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana,

b) industria,

c) cultura,

d) turismo,

e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,

f) protezione civile,

g) cooperazione amministrativa.

Constitution/it 22

ARTICOLO I-18

Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III,

per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i

poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta

della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure

appropriate.

2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di

sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle

proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

Constitution/it 23

TITOLO IV

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO I-19

Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

- promuoverne i valori,

- perseguirne gli obiettivi,

- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

- il Parlamento europeo,

- il Consiglio europeo,

Constitution/it 24

- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),

- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

- la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla

Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una

leale cooperazione.

ARTICOLO I-20

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite

dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero

non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo

degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno

Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione

di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel

rispetto dei principi di cui al primo comma.

Constitution/it 25

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto,

per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO I-21

Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli

orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo

presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai

lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del

giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un

ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo

richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

Constitution/it 26

ARTICOLO I-22

Il presidente del Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni

e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio

europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo:

a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con

il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio

europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna

dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le

attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Constitution/it 27

ARTICOLO I-23

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle

condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,

abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di

voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

ARTICOLO I-24

Le formazioni del Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del

Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il

presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Constitution/it 28

3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche

definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce

l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della

preparazione dei lavori del Consiglio.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto

legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,

rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è

esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione

paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un

minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

Constitution/it 29

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario

la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o

del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei

membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al

voto.

ARTICOLO I-26

La Commissione europea

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a

tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù

della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di

giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di

coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la

rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per

gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale

dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Constitution/it 30

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo

che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della

Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro

impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un

cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri

dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.

6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la

Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari

esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il

Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di

rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata

all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la

determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno

alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di

due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

Constitution/it 31

b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da

riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati

membri.

7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo

l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da

alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le

loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento

europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui

all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono

collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle

funzioni che esercita in seno alla Commissione.

ARTICOLO I-27

Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni

appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento

europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal

Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la

maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese

un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Constitution/it 32

2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità

che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte

presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e

paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono

soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale

approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza

qualificata.

3. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la

collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i

membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro

degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui

all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Constitution/it 33

ARTICOLO I-28

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della

Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine

al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune

dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di

mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e

di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila

sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle

responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del

coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste

responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri

dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto

compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Constitution/it 34

ARTICOLO I-29

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i

tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della

Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati

generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra

personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli

articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei

anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o

giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto

dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

Constitution/it 35

c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

CAPO II

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

ARTICOLO I-30

La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di

banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui

moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale

europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della

stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali

nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra

funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche

centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto

esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e

nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati

membri rispettano tale indipendenza.

Constitution/it 36

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in

conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di

questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali

conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni

progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare

pareri.

6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di

funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di

banche centrali e della Banca centrale europea.

ARTICOLO I-31

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione

finanziaria.

3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro

funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Constitution/it 37

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle

regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che

sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o

politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori

di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare

nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da

alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse

generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle

loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a

intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica

nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

Constitution/it 38

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO I-33

Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici,

conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la

decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per

quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in

merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti

legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i

suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato

membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza

degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Constitution/it 39

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei

destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si

astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

ARTICOLO I-34

Atti legislativi

1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal

Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista

all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal

Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del

Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere

adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione

della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli

investimenti.

Constitution/it 40

ARTICOLO I-35

Atti non legislativi

1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la

Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o

decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in

cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità

nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e

la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

ARTICOLO I-36

Regolamenti europei delegati

1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare

regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della

legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la

durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge

quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

Constitution/it 41

2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,

che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;

b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla

legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo

compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-37

Atti esecutivi

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti

giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente

vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi

specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle

competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di

decisioni europee d'esecuzione.

Constitution/it 42

ARTICOLO I-38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di

volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui

all'articolo I-11.

2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,

richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

ARTICOLO I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono

firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed

entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente

dell'istituzione che li ha adottati.

Constitution/it 43

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di

data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e

hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I-40

Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo

della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di

interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni

degli Stati membri.

2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua

politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee

strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

Constitution/it 44

4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e

dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi

questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune.

Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno

che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di

Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro

azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli

Stati membri sono solidali tra loro.

6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio

adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su

iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta

di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.

7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il

Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte

fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua

evoluzione.

Constitution/it 45

ARTICOLO I-41

Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di

sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi

civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il

mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza

internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali

compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica

di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo,

deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli

Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme

costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della

politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del

Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite

l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di

sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di

sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli

obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali

possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Constitution/it 46

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita

un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli

armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative,

promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto

qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa,

partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il

Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle

inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che

delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno

Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi

nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo

di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo

svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310.

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che

hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative

instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è

disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309.

7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati

membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità

dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della

politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Constitution/it 47

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti

nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono

membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte

fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua

evoluzione.

ARTICOLO I-42

Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;

b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare

sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i

servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della

prevenzione e dell'individuazione dei reati.

Constitution/it 48

2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono

partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo

politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e

III-273.

3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e

giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

ARTICOLO I-43

Clausola di solidarietà

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno

Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o

provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari

messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco

terroristico;

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità

politiche, in caso di attacco terroristico;

b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità

politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.

Constitution/it 49

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

ARTICOLO I-44

Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro

delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali

competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità

previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a

proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi

momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.

2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in

ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono

essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi

partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui

all'articolo III-419.

3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del

Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono

parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Constitution/it 50

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli

Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che

rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro;

in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione

o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno

il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino

almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri

partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati

all'adesione all'Unione.

TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

ARTICOLO I-45

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano

di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Constitution/it 51

ARTICOLO I-46

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e

nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro

parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono

prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad

esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

ARTICOLO I-47

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni

canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori

di azione dell'Unione.

Constitution/it 52

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni

rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un

numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione,

nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle

quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della

Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni

necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati

membri da cui devono provenire.

ARTICOLO I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della

diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Constitution/it 53

ARTICOLO I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva

amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste

dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita

le sue funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le

istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera

e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti

delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati

applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

Constitution/it 54

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni

specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al

paragrafo 3.

ARTICOLO I-51

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e

organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel

campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

ARTICOLO I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del

diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le

organizzazioni filosofiche e non confessionali.

Constitution/it 55

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto,

trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

TITOLO VII

FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO I-53

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun

esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale

in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto

giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione

della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le

eccezioni previste da quest'ultima.

Constitution/it 56

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere

incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere

finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario

pluriennale di cui all'articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri

e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale

principio.

7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre

attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

ARTICOLO I-54

Risorse proprie dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a

compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre

entrate.

3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse

proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o

sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del

Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati

membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Constitution/it 57

4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse

proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del

paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO I-55

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese

dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei

massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei

membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al

Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di

cui al paragrafo 2.

Constitution/it 58

ARTICOLO I-56

Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

TITOLO VIII

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

ARTICOLO I-57

L'Unione e l'ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di

prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e

pacifiche basate sulla cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti

accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in

comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

Constitution/it 59

TITOLO IX

APPARTENENZA ALL'UNIONE

ARTICOLO I-58

Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si

impegnano a promuoverli congiuntamente.

2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al

Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del

Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le

condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo

Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle

rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO I-59

Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del

Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui

constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori

di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri

previa approvazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 60

Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può

rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono

validi.

2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della

Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave

e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale

Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa

approvazione del Parlamento europeo.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a

maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti

derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di

voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili

conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla

Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che

modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella

situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta

lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli

Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui

al paragrafo 2.

Constitution/it 61

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende

almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino

almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del

paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della

Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il

Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione,

almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino

almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve

comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35%

della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la

maggioranza qualificata si considera raggiunta.

6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei

voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

ARTICOLO I-60

Recesso dall'Unione

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di

recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla

luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato

un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni

con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è

concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa

approvazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 62

3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di

entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di

cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida

all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo

Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio

europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli

Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto

della procedura di cui all'articolo I-58.

Constitution/it 63

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un

futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e

universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul

principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua

azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della

diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli

Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa

si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle

persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della

società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più

visibili in una Carta.

Constitution/it 64

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio

di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi

internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio

d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della

Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione

e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium

della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della

Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure

della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

ARTICOLO II-61

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Constitution/it 65

ARTICOLO II-62

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

ARTICOLO II-63

Diritto all’integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla

legge,

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione

delle persone,

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Constitution/it 66

ARTICOLO II-64

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO II-65

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

ARTICOLO II-66

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Constitution/it 67

ARTICOLO II-67

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle

proprie comunicazioni.

ARTICOLO II-68

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base

al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni

persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

ARTICOLO II-69

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali

che ne disciplinano l'esercizio.

Constitution/it 68

ARTICOLO II-70

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include

la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria

religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,

mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO II-71

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e

la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da

parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Constitution/it 69

ARTICOLO II-72

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i

livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di

fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei

cittadini dell’Unione.

ARTICOLO II-73

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

ARTICOLO II-74

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

Constitution/it 70

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il

diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro

convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o

accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di

prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno

diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

ARTICOLO II-76

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi

nazionali.

Constitution/it 71

ARTICOLO II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di

usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non

per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in

tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato

dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

ARTICOLO II-78

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del

28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della

Costituzione.

ARTICOLO II-79

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

Constitution/it 72

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio

serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o

degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

ARTICOLO II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

ARTICOLO II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Constitution/it 73

2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa

contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

ARTICOLO II-82

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

ARTICOLO II-83

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di

occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi

specifici a favore del sesso sottorappresentato.

ARTICOLO II-84

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono

esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che

li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

Constitution/it 74

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni

private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due

genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

ARTICOLO II-85

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e

di partecipare alla vita sociale e culturale.

ARTICOLO II-86

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a

garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della

comunità.

Constitution/it 75

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

ARTICOLO II-87

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e

la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle

legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto

dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti

collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per

la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

ARTICOLO II-89

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Constitution/it 76

ARTICOLO II-90

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al

diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-91

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di

riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

ARTICOLO II-92

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età

in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate

deroghe limitate.

Constitution/it 77

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed

essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la

sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la

loro istruzione.

ARTICOLO II-93

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di

essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo

di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

ARTICOLO II-94

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai

servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul

lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le

modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Constitution/it 78

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle

prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle

legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto

all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro

che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le

legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le

politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

ARTICOLO II-96

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta

l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi

nazionali, conformemente alla Costituzione.

Constitution/it 79

ARTICOLO II-97

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

ARTICOLO II-99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Constitution/it 80

ARTICOLO II-100

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

ARTICOLO II-101

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale,

ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi

interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali

comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

Constitution/it 81

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione

e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

ARTICOLO II-102

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi

dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.

ARTICOLO II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione

nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione

europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Constitution/it 82

ARTICOLO II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

ARTICOLO II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla

Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

ARTICOLO II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha

la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Constitution/it 83

TITOLO VI

GIUSTIZIA

ARTICOLO II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un

termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,

qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

ARTICOLO II-108

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata

legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Constitution/it 84

ARTICOLO II-109

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non

può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una

pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione

o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi

generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

ARTICOLO II-110

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o

condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Constitution/it 85

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E

L’APPLICAZIONE DELLA CARTA

ARTICOLO II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi

dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente

nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i

principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti

delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle

competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica

le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

ARTICOLO II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Constitution/it 86

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono

disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione

europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non

preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti

legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri

allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo

della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente

Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al

fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

Constitution/it 87

ARTICOLO II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal

diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o

tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

ARTICOLO II-114

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto

di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella

presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla

presente Carta.

Constitution/it 88

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO III-115

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto

dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

ARTICOLO III-116

Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la

parità tra donne e uomini.

Constitution/it 89

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di

istruzione, formazione e tutela della salute umana.

ARTICOLO III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

ARTICOLO III-119

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e

nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di

promuovere lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO III-120

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in

considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Constitution/it 90

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio,

l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli

animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti

religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

ARTICOLO III-122

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di

interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e

del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri,

secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione,

provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare

economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea

stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel

rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Constitution/it 91

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

ARTICOLO III-123

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla

nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

ARTICOLO III-124

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa

attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure

necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione

o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle

misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri

volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Constitution/it 92

ARTICOLO III-125

1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino

dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o

legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di

azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai

passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative

alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-126

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni

del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza

essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento

europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno

Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi

l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Constitution/it 93

ARTICOLO III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare

dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il

Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-128

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù

dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate

all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d)

sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il

mediatore europeo.

ARTICOLO III-129

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al Consiglio e al

Comitato economico e sociale‚ in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale

relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Constitution/it 94

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti

all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o

legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente

alle rispettive norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

ARTICOLO III-130

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno,

conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

Constitution/it 95

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera

circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che

definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato

nell'insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,

la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per

l'instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può

proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed

arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

ARTICOLO III-131

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad

evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato

membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino

l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia

di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e

della sicurezza internazionale.

Constitution/it 96

ARTICOLO III-132

Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di

alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato

membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme

sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato

membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro

faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia

statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Sottosezione 1

Lavoratori

ARTICOLO III-133

1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.

Constitution/it 97

2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚

per quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚

pubblica sicurezza e sanità pubblica:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro‚

conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano

l'occupazione dei lavoratori nazionali‚

d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla

Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.

4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO III-134

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione

dei lavoratori‚ quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato

economico e sociale.

Constitution/it 98

La legge o legge quadro europea mira in particolare a:

a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per l'accesso agli

impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in

precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione

dei movimenti dei lavoratori;

c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi

conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati

membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i

lavoratori nazionali;

d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a

facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e

il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

ARTICOLO III-135

Gli Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli scambi di giovani

lavoratori.

Constitution/it 99

ARTICOLO III-136

1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie

per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di

assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il

sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di

cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per

quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri

l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal

caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi

da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui

all’articolo III-396, oppure

b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente

proposto si considera non adottato.

Constitution/it 100

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

ARTICOLO III-137

Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno

Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle

restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato

membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,

alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai

sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato

membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali

e ai pagamenti.

ARTICOLO III-138

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una

determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in

virtù del paragrafo 1‚ in particolare:

Constitution/it 101

a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento

costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi‚

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di

conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate‚

c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna

ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe

di ostacolo alla libertà di stabilimento‚

d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un

altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando

soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel

momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di

uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano

lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in

ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie‚

succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di

ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di

queste ultime‚

Constitution/it 102

g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono

richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma per

proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi

dagli Stati membri.

ARTICOLO III-139

La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle

attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri.

La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni

della presente sottosezione.

ARTICOLO III-140

1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata

l'applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri che

prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine

pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Constitution/it 103

ARTICOLO III-141

1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È

intesa:

a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli,

b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati

membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale

soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali

professioni nei vari Stati membri.

ARTICOLO III-142

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚

l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai

fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli

Stati membri.

Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le società

cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione

delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Constitution/it 104

ARTICOLO III-143

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la

disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati

membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

ARTICOLO III-144

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno

dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro

che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori

di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

ARTICOLO III-145

Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro

retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle

persone, delle merci e dei capitali.

Constitution/it 105

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale‚

b) attività di carattere commerciale‚

c) attività artigiane‚

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per

l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro

ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

ARTICOLO III-146

1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7

relativa ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti

di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Constitution/it 106

ARTICOLO III-147

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un

determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i

servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione

contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

ARTICOLO III-148

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a

quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147,

paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione

del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

ARTICOLO III-149

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati

membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi

contemplati dall'articolo III-144‚ primo comma.

Constitution/it 107

ARTICOLO III-150

Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1

Unione doganale

ARTICOLO III-151

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e

comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di

qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei

rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai

prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera

pratica negli Stati membri.

Constitution/it 108

3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per

i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le

tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di

tali dazi e tasse.

4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati

tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che

fissano i dazi della tariffa doganale comune.

6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la

Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale

evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚

c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur

vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i

prodotti finiti;

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di

assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

Constitution/it 109

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

ARTICOLO III-152

Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce

misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la

Commissione.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni quantitative

ARTICOLO III-153

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e

qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO III-154

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al

transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di

tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di

protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà

industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Constitution/it 110

ARTICOLO III-155

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano

carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli

Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure

o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le

importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al

paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle

restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione

destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚

nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei

produttori interessati.

SEZIONE 4

CAPITALI E PAGAMENTI

ARTICOLO III-156

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai

pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.

Constitution/it 111

ARTICOLO III-157

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in

vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione

per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino

investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione

di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le

restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il

31 dicembre 1999.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali

diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti

in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori

mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza

pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra

Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire

misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione

dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-158

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

Constitution/it 112

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una

distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda

il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni

legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza

prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la dichiarazione dei

movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure

giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di

stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei

pagamenti di cui all'articolo III-156.

4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la

Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre

mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea

che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più

paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono

giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato

interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

Constitution/it 113

ARTICOLO III-159

Qualora‚ in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi

diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e

monetaria‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni

europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un periodo non

superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione

della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-160

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la

prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un

insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il

congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o

detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la

legge europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Constitution/it 114

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

ARTICOLO III-161

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese‚ tutte le

decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il

commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o

falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di

transazione,

b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli investimenti‚

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚

d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni dissimili per

prestazioni equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella

concorrenza‚

Constitution/it 115

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di

prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano

alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il

progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne

deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali

obiettivi‚

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei

prodotti di cui trattasi.

Constitution/it 116

ARTICOLO III-162

È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al

commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione

dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero altre

condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per

prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella

concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di

prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano

alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO III-163

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei

principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento

europeo.

Constitution/it 117

Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e all'articolo III-162

comminando ammende e penalità di mora‚

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo

alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per

quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚

c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli

III-161 e III-162,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea

nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚

e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente

sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall'altra.

ARTICOLO III-164

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163‚ le

autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo

di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e

dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell'articolo III-162.

Constitution/it 118

ARTICOLO III-165

1. Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati

dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in

collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza‚ i casi di

presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione‚ propone i

mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una

decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e

autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di cui definisce le condizioni e

modalità‚ per rimediare alla situazione.

3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le

quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo

comma, lettera b).

ARTICOLO III-166

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle

imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in

particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.

Constitution/it 119

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi

carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare

alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti

all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo

degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli

opportuni regolamenti o decisioni europei.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

ARTICOLO III-167

1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella

misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero

mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚

falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati

senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚

Constitution/it 120

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi

eccezionali‚

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania

che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare

gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del

trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione,

può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia

anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle

regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e

sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse

europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚

quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non

alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria

all'interesse comune;

Constitution/it 121

e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su

proposta della Commissione.

ARTICOLO III-168

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti

esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal

funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro

osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero mediante risorse statali‚

non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è

attuato in modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo

sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine

stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte

di giustizia dell'Unione europea‚ in deroga agli articoli III-360 e III-361.

A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in

base alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve considerarsi

compatibile con il mercato interno‚ in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui

all'articolo III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la

Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente paragrafo‚

primo comma‚ la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di

sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

Constitution/it 122

Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚ la

Commissione delibera.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le sue

osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia

compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ la Commissione inizia senza

indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non

può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione

finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato

per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere

dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

ARTICOLO III-169

Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione

degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione

dell'articolo III-168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista

in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 123

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FISCALI

ARTICOLO III-170

1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati

membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o

indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre‚ nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese

a proteggere indirettamente altre produzioni.

2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono

beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi

applicate direttamente o indirettamente.

3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari‚ dalle imposte di

consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli

altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti

dagli Stati membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente

approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su

proposta della Commissione.

Constitution/it 124

ARTICOLO III-171

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione

delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed altre imposte

indirette‚ sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il

funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-172

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la

realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le

misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative

degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È

adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione

delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

Constitution/it 125

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,

sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione

elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di

conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro

europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga

necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo

III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni

alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione

tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione,

uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove

scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un

problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione,

esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione

europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se

esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel

commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato

interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai

paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Constitution/it 126

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la

Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente

paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre

disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina

immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che

è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che

esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato

membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro

Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una

clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di

carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di

controllo dell'Unione.

ARTICOLO III-173

Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il

ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri

che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato

economico e sociale.

Constitution/it 127

ARTICOLO III-174

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o

amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca

una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le

misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista

dalla Costituzione può essere adottata.

ARTICOLO III-175

1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative‚

regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo

III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo

aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle

misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma

alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli altri Stati membri‚

in applicazione dell'articolo III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale

distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca

una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l'articolo III-174.

Constitution/it 128

ARTICOLO III-176

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro

europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione

uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di

autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio

delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

ARTICOLO III-177

Ai fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende‚ alle condizioni

previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla

definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di mercato

aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione

comprende una moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di

una politica del cambio uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei

prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione,

conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Constitution/it 129

Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi:

prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

SEZIONE 1

POLITICA ECONOMICA

ARTICOLO III-178

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli

obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui

all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di

un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle

risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

ARTICOLO III-179

1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse

comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all'articolo III-178.

2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di

massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio

europeo.

Constitution/it 130

Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito

agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di

dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di

massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una

convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni

presentate dalla Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e

nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al

paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le

informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche

economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche

di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano

di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può

rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della

Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il

Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie

raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del

Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

Constitution/it 131

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati

della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il

presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del

Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui

ai paragrafi 3 e 4.

ARTICOLO III-180

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della

Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione

economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati

prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà

a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚

su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate

condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del

Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Constitution/it 132

ARTICOLO III-181

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia‚

da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in

appresso denominate "banche centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle

amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto

pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i

medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto

dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e

dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

ARTICOLO III-182

Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle

istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o

altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un

accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Constitution/it 133

ARTICOLO III-183

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali‚

dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico o da imprese

pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la

realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno

carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di

altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le

garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei

che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e

III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-184

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito

pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la

conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi

un valore di riferimento‚ a meno che:

Constitution/it 134

i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello

che si avvicina al valore di riferimento, o

ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto

resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a

meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore

di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la

Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche

dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene

conto di tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a medio

termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚

malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un

parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un

disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

Constitution/it 135

6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato

membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un

disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della

Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale

situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono

rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del

Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le

raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro

in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

Constitution/it 136

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo

prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette

raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚

quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚

entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene

necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo

un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare

alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità

del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più

delle seguenti misure:

a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚ che saranno

specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo

Stato membro in questione;

Constitution/it 137

c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo

adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia

stato corretto;

d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in

cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se

precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara

pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non

esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati

nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo

sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale

europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione,

adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione

di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 138

SEZIONE 2

POLITICA MONETARIA

ARTICOLO III-185

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità

dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche

economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima,

definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di

un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle

risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i

seguenti:

a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;

c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli

Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

Constitution/it 139

4. La Banca centrale europea è consultata:

a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue

attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di

cui all'articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi

dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche

perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi

e la stabilità del sistema finanziario.

6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in

merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre

istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-186

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in

euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali

banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali

costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

Constitution/it 140

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca

centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono

misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche

destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il

Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-187

1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale

europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del

Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3. L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚

23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36

dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere

emendati con legge europea:

a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della

Commissione.

Constitution/it 141

4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui

all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28,

paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3

dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera

previa consultazione del Parlamento europeo:

a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della

Commissione.

ARTICOLO III-188

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla

Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi

decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi

dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o

organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo

principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale

europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

ARTICOLO III-189

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca

centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di

banche centrali e della Banca centrale europea.

Constitution/it 142

ARTICOLO III-190

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca

centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del

Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,

paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚ nell'articolo 22 o nell'articolo 25,

paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale

europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚

paragrafo 4;

b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche

centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e

della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e

pareri da essa adottati.

3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti

europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di

infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti

dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Constitution/it 143

ARTICOLO III-191

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le

misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione

della Banca centrale europea.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO III-192

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura

necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚

destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire

regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle relazioni

finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

Constitution/it 144

c) fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui

all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e

III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187,

paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo

III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri

compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la

libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti

dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i

pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale

esame.

Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due

membri del comitato.

3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le

modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa

consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa

il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai

sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il

sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio

e alla Commissione.

Constitution/it 145

ARTICOLO III-193

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell'articolo

III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3

e dell'articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di

presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la

richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

ARTICOLO III-194

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità

delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente

tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo

III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché

siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

Constitution/it 146

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro

prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

ARTICOLO III-195

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal

protocollo sull'Eurogruppo.

ARTICOLO III-196

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su

proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle

questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito

delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa

consultazione della Banca centrale europea.

Constitution/it 147

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire

una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il

Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro

prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO III-197

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni

necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

Constitution/it 148

2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la

zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),

b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),

c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3

e 5),

d) emissione dell'euro (articolo III-186),

e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),

f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),

g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo

III-382, paragrafo 2),

i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un

interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti

istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),

Constitution/it 149

j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze

finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri

la cui moneta è l'euro.

3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli

obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono

sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al

paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza

multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo

III-179, paragrafo 4);

b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro

(articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

Constitution/it 150

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del

Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un

altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

ARTICOLO III-198

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la

Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati

membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione

economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la

legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo statuto della banca centrale

nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche

centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di

un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di

ciascuno di tali Stati membri:

a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione

prossimo a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno conseguito i migliori risultati

in termini di stabilità dei prezzi;

b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una

situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di

cui all'articolo III-184‚ paragrafo 6;

c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema

monetario europeo per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti dell'euro;

Constitution/it 151

d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza

raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di

cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere

rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della

Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei

mercati‚ della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un

esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il

Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati

membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1‚

e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata

dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte

del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del

Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati

membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali

membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri

partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera

raggiunta.

Constitution/it 152

3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il

Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano

irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e

stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato

membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui

moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-199

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187‚ paragrafo 1,

il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema

europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo

decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto

concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire

la stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

Constitution/it 153

d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali

nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,

precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

ARTICOLO III-200

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse

comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del

meccanismo di cambio.

ARTICOLO III-201

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato

membro con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti‚ sia

dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del

mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune‚ la Commissione procede senza

indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o

può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso

dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato

membro interessato.

Constitution/it 154

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione

non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate‚ la

Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e finanziario,

il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne

fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli Stati membri

con deroga possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si

trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del consenso di

questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal

Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti‚ la

Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle

misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

Constitution/it 155

ARTICOLO III-202

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga

immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201‚ paragrafo 2, uno Stato membro

con deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure

devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non

andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia

di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può

raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.

3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato

economico e finanziario‚ può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro

interessato deve modificare‚ sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

Constitution/it 156

CAPO III

POLITICHE IN ALTRI SETTORI

SEZIONE 1

OCCUPAZIONE

ARTICOLO III-203

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia

coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro

competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti

economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

ARTICOLO III-204

1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima

per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179,

paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti

sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano

in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.

Constitution/it 157

ARTICOLO III-205

1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli

Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto

rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto

dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

ARTICOLO III-206

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio

europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del

caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della

Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle

rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento

europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per

l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179,

paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle

principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla

luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

Constitution/it 158

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per

l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in

materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su

raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio

europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e

all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

ARTICOLO III-207

La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la

cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante

iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi

comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in

particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri.

ARTICOLO III-208

Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per

l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per

quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa

consultazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 159

Il comitato è incaricato di:

a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione

nell'Unione e negli Stati membri;

b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o

di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo

III-206.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

POLITICA SOCIALE

ARTICOLO III-209

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella

Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,

una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire

un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Constitution/it 160

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in

particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia

dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che

favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

ARTICOLO III-210

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione

degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza

dei lavoratori,

b) condizioni di lavoro,

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa

la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

Constitution/it 161

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio

dell'Unione,

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,

i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il

trattamento sul lavoro,

j) lotta contro l'esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione

tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi

di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le

esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le

prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle

normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli

amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di

piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

Constitution/it 162

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge

quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del

Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere

applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di

mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i

regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere

recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto,

le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo

Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in

qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi

fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio

finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la

Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

Constitution/it 163

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di

sciopero, né al diritto di serrata.

ARTICOLO III-211

1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni

misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica

sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.

3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la

Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali

trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la

Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo

processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla

Commissione.

ARTICOLO III-212

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a

relazioni contrattuali, compresi accordi.

Constitution/it 164

2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie

delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210,

a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal

Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali

è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.

ARTICOLO III-213

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della

Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il

coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente

sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c) la formazione e il perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f) l'igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

Constitution/it 165

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e

organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli

che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla

definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla

preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è

pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato

economico e sociale.

ARTICOLO III-214

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra

donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base

o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal

datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una

stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di

lavoro.

Constitution/it 166

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio

delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e

impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di

pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il

principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che

prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso

sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

ARTICOLO III-215

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

ARTICOLO III-216

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

ARTICOLO III-217

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la

protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di

protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa

consultazione del Parlamento europeo.

Constitution/it 167

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati

membri e nell'Unione;

b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con

la Commissione;

c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre

attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di

propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

ARTICOLO III-218

La Commissione dedica‚ nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo speciale

all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari

concernenti la situazione sociale.

Constitution/it 168

ARTICOLO III-219

1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e

contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha

l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica

e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai

cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione

professionale.

2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚ presieduto da

un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa

consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Constitution/it 169

SEZIONE 3

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

ARTICOLO III-220

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e prosegue la

propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo

delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da

transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni

insulari, transfrontaliere e di montagna.

ARTICOLO III-221

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere

gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni

dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro

realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi

a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚

Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli

investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

Constitution/it 170

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle

regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione

della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal

presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate

proposte.

La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte

salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione

del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO III-222

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali

squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale

delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

ARTICOLO III-223

1. Fatto salvo l'articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e

l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi,

le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il

coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a

progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Constitution/it 171

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale.

2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare

successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

approvazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-224

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale.

È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚

ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219,

paragrafo 3.

Constitution/it 172

SEZIONE 4

AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO III-225

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i

prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica

agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla

pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

ARTICOLO III-226

1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme relative

all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere

accompagnati da una politica agricola comune.

Constitution/it 173

ARTICOLO III-227

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo

sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di

produzione‚ in particolare della manodopera‚

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in particolare al

miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura‚

c) stabilizzare i mercati‚

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare‚

si considera:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e

dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole‚

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti‚

c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso

all'insieme dell'economia.

Constitution/it 174

ARTICOLO III-228

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei

mercati agricoli.

A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza‚

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato‚

c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le

misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ e in particolare

regolamentazioni dei prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi

prodotti‚ sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione

all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi

discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo

uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚

potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Constitution/it 175

ARTICOLO III-229

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ può essere in particolare

previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚

della ricerca e della divulgazione dell'agronomia‚ che possono comportare progetti o istituzioni

finanziati in comune,

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

ARTICOLO III-230

1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei

prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente

all'articolo III-231, paragrafo 2‚ tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una

decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Constitution/it 176

ARTICOLO III-231

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica

agricola comune‚ compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di

organizzazione comune previste all'articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come pure l'attuazione delle misure

di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli

prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli

obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione

del Comitato economico e sociale.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi

alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e

ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere sostituita alle

organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al paragrafo 2:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e

dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie

equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati‚ avuto riguardo al

ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie‚ e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a

quelle esistenti in un mercato nazionale.

Constitution/it 177

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora

esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti‚ le materie prime di

cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi‚

possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

ARTICOLO III-232

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o

da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione

concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al

prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la

regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata‚ salvo che tale Stato non applichi

una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella

misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure

di cui determina le condizioni e modalità.

Constitution/it 178

SEZIONE 5

AMBIENTE

ARTICOLO III-233

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a

livello regionale o mondiale.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto

della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della

precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei

danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente

comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a

prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una

procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

Constitution/it 179

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;

c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle

singole regioni.

4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi

terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione

possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali

e a concludere accordi internazionali.

ARTICOLO III-234

1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per

realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggi

o leggi quadro europee che prevedono:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

Constitution/it 180

i) sull'assetto territoriale;

ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con

la disponibilità delle stesse;

iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di

energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per

rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da

raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e

sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni

previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione‚ gli Stati membri provvedono al finanziamento e

all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga"‚ qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi

costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro‚ tale misura prevede in

forma appropriata:

Constitution/it 181

a) deroghe temporanee e/o

b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.

6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati

membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono

essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 6

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO III-235

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione

dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a

promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei

propri interessi.

2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento

del mercato interno,

b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

Constitution/it 182

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata

previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o

di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con

la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

TRASPORTI

ARTICOLO III-236

1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla

presente sezione‚ nel quadro di una politica comune dei trasporti.

2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei

trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e

sociale.

La legge o legge quadro europea stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato

membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

Constitution/it 183

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato

membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra misura utile.

3. All’atto dell’adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto

dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione

in talune regioni‚ come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

ARTICOLO III-237

Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e

salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga‚ nessuno

Stato membro può rendere meno favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori

degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che disciplinano la materia al

1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

ARTICOLO III-238

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti

ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Constitution/it 184

ARTICOLO III-239

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell'ambito della Costituzione,

deve tener conto della situazione economica dei vettori.

ARTICOLO III-240

1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione‚ da

parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse

relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in

applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.

3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a

garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del

Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle

istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero

beneficio agli utenti.

Constitution/it 185

4. La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i casi di

discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni Stato membro interessato‚

adotta‚ nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni

europee.

ARTICOLO III-241

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione

l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione

nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia

autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le

condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una

politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle

regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali

prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni

europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

ARTICOLO III-242

Le tasse o canoni che‚ a prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un vettore al passaggio

delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo alle spese reali

effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Constitution/it 186

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del

presente articolo.

ARTICOLO III-243

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di

Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati

dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che

risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una

Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione

europea che abroga il presente articolo.

ARTICOLO III-244

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto di esperti designati dai

governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti‚ ogniqualvolta lo

ritenga utile.

ARTICOLO III-245

1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie navigabili.

Constitution/it 187

2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione

marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato

economico e sociale.

SEZIONE 8

RETI TRANSEUROPEE

ARTICOLO III-246

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire

ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare

pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione

concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei

trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ l'azione dell'Unione mira a favorire

l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in

particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari‚ intercluse e

periferiche.

Constitution/it 188

ARTICOLO III-247

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246‚ l'Unione:

a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee

delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati

progetti di interesse comune;

b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti‚ in

particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati

nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a)‚ in particolare mediante studi di fattibilità‚

garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento

negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle

infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al

paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato

economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro

esigono l'accordo dello Stato membro interessato.

Constitution/it 189

3. Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le politiche svolte a

livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo III-246. La Commissione può prendere‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚

qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e

garantire l'interoperabilità delle reti.